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L'ultimo tesserino utilizzato deve essere riconsegnato entro il 31 marzo 2025 a norma dell’art. 39, comma 1, lett. b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria entrante a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.
La denuncia deve comunque essere prodotta entro il 31 marzo 2025.
I tesserini devono essere riconsegnati direttamente presso l'ufficio anagrafe in viale Trieste 2 nei seguenti orari:
- lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: ore 9.00-12.00
- giovedì: ore 16.00-18.00
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Ultimo aggiornamento: 21-03-2025, 10:13